Adesso è ufficiale ed almeno per il Tar della Puglia la bocciatura di uno studente andriese lo scorso anno non aveva senso di esistere. Confermato quanto già deciso dai giudici baresi con la sospensiva degli effetti del provvedimento. I genitori del giovane avevano, infatti, proposto ricorso subito dopo la fine dell’anno scolastico, infausto per lo studente. Un anno molto particolare a causa della pandemia e delle tante lezioni in DAD specialmente in Puglia. Lo studente difeso dagli avvocati Michele Ursini e Stefania Campanile ha però visto riconoscere alcuni importanti elementi che non avrebbero, secondo i giudici, dovuto portare alla bocciatura. Una decisione che potrebbe far giurisprudenza anche per altri ricorsi di questo tipo.
Di certo c’è una carenza di motivazione della bocciatura da parte dell’istituto con una evidente mancata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti lo scorso anno. Il TAR ha infatti verificato come lo studente avesse una media di voti di 5,91 al termine dell’anno scolastico e, soprattutto, c’è stata la Didattica a Distanza che ha avuto una componete importante di cui non si è debitamente tenuto conto in fase di scrutinio. «Non si è considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza», ma i giudici si spingono anche oltre e scrivono che «l’Istituzione scolastica sembra giudicare negativamente il merito della scelta dei ricorrenti di tutelare la salute del figlio in un periodo particolare».
Tra le altre cose, i giudici, non hanno considerata adeguata la comunicazione scuola – famiglia parlando di “incertezza comunicativa” dell’istituzione scolastica. «Non a caso – scrivono i giudici – solo dopo il ricorso al T.a.r. è stato concesso ai ricorrenti di prendere visione della documentazione relativa alla posizione dell’allievo». Lo studente andriese, nel frattempo, ha cambiato scuola ed è stato regolarmente iscritto al quarto anno ottenendo, come specificato dai giudici, buoni risultati anche nel profitto scolastico.