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Attualità

“Costo manodopera inferiore a quanto previsto”, il TAR ribalta la gara per l’irrigazione dai reflui a Trani

Un costo della manodopera inferiore a quello previsto dalle tabelle ministeriali. E’ questa la ragione per cui il TAR ha capovolto il verdetto della gara per i lavori dell’impianto di irrigazione ricavato dalle acque reflue affinate licenziate dal depuratore comunale di Trani. La sentenza complica ulteriormente un iter già lungo ed articolato determinando così la risoluzione del contratto con la prima aggiudicataria del servizio, vale a dire la Pasquale Alò, con conseguente assegnazione delle opere alla seconda classificata, la società Nuova Panelectric di Lecce, che ha appunto vinto il ricorso proprio presso la Prima sezione del TAR per la Puglia a discapito del Comune di Trani.

La decisione ha dunque non solo annullato il provvedimento di aggiudicazione, ma ha dichiarato inefficace il contratto di appalto stipulato, che adesso dovrà prevedere il subentro della Nuova Panelectric a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal 30 maggio prossimo.

L’importo a base di gara era stato di poco più di 5 milioni di euro, rispetto ad un finanziamento regionale di 7 milioni. Al bando, scaduto nel maggio del 2023, risposero ben 78 operatori e la Alò risultò aggiudicataria con un ribasso del 29 per cento, indicando un costo della manodopera di 568.000 euro rispetto all’importo stimato di 717.000 euro secondo le tabelle ministeriali.

Dopo avere esercitato l’accesso agli atti, la Nuova Panelectric ha impugnato gli stessi contestando la mancata verifica dell’offerta della Alò con riferimento alla non idoneità dei giustificativi da essa forniti rispetto al costo della manodopera. Il Comune di Trani, da par suo, confermava l’aggiudicazione dell’appalto alla Alò e ne discendeva il ricorso al Tar, discusso il 17 aprile scorso.

Nel merito della decisione, il Tar scrive che «le giustificazioni fornite dalla prima aggiudicataria presentano profili di incongruità che inficiano la stessa attendibilità dell’offerta, che non può essere assolta dai sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso pari a 29,69% sull’importo a base d’asta».

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