Tra la somministrazione dei vaccini antimeningococco e antiepatite A e la sclerosi multipla non esiste un rapporto di causalità diretta. Ma “i vaccini potrebbero aver accelerato uno qualsiasi dei meccanismi che portano alla determinazione della malattia autoimmune demielinizzante”. Lo sostiene il Tribunale civile di Trani, che con una sentenza (di primo grado) ha dichiarato il diritto di una ragazza, oggi 21enne, a usufruire dei benefici di cui alla legge 210/1992 (per indennizzi in favore di persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), in seguito a una complicanza irreversibile derivante dai vaccini antimeningococco e antiepatite A che le sono stati somministrati nel dicembre 2010. Vaccini – si ricorda nella sentenza – “non obbligatori, ma raccomandati dalla Asl”.
Il ricorso fu presentato dai genitori della ragazza, assistiti dall’avvocato Fausto Donno, nel 2014. Ora e’ arrivata la sentenza che condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore della giovane dell’indennizzo previsto per legge (circa 90mila euro) e delle spese processuali. I genitori, in particolare, “chiedevano di dichiarare il nesso causale tra le vaccinazioni somministrate e le patologie dedotte con conseguente diritto agli indennizzi”. La ctu disposta dal Tribunale, però, “ha escluso – si legge nella sentenza – la sussistenza del nesso causale in quanto rilevava che la sclerosi multipla era già presente nella figlia dei ricorrenti al tempo delle vaccinazioni”, ma ha stabilito che vi era “un nesso tra il vaccino e la permanente anticipazione della manifestazione della sclerosi multipla” e che “anticipare i sintomi di una malattia equivale a cagionarla secondo consolidati orientamenti di legittimità”. A tale proposito, la sentenza cita anche un pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 20996/2021), in base al quale “anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché afflitta da una patologia, costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all’evento morte, e obbliga chi l’ha tenuta al risarcimento del danno”. E “tanto vale – ha aggiunto il giudice del Tribunale civile di Trani – anche se l’evento anticipato non consiste nella morte, ma in una patologia come la sclerosi multipla”. Nel ricorso i genitori chiedevano i danni tanto al Ministero quanto alla Regione e alla Asl. Ma il giudice ha riconosciuto la cosiddetta legittimazione passiva del solo Ministero “al quale spetta – spiega – il riconoscimento definitivo (autonomo o a seguito di condanna) della prestazione indennitaria, limitandosi la Asl e la Regione alla sola erogazione della stessa”.